Art. 9 “Piani degli Insediamenti Produttivi (PIP)”

I piani in oggetto sono assimilati a tutti gli effetti di legge ai piani particolareggiati di iniziativa pubblica di cui all’art. 8 delle presenti norme. Essi debbono essere formati ai sensi dell’art. 27 della Legge n° 865/1971  dell’art. 28 della Legge n° 219/81.

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