Art. 21 “Zone A a prevalente destinazione residenziale e di servizio”

Zone A

Sono quelle parti di territorio interessate da agglomerati che rivestono carattere storico-ambientale, comprese la aree circostanti e interposte, che possono considerarsi, per tale caratteristiche, parte degli agglomerati medesimi. La disciplina urbanistico-edilizia per tali aree è quella di cui alla normativa della vigente variante al P. di R.

Le zone di interesse storico-artistico si dividono nelle seguenti categorie:

A1  Agglomerati urbanistico-edilizi che rivestono carattere storico-artistico o di particolare pregio ambientale;

A2  Agglomerati urbanistico-edilizi di interesse storico-artistico ed ambientale.

Modalità d’intervento

Prescrive quanto segue:

  1. la zonizzazione alla variante al P.R.G recepisce quella della variante al P. R. e, in ogni caso, prevale su essa;
  2. le aree libere da fabbricati, individuate come A2 nelle tavole del progetto di variante al P.R.G., proprio le loro peculiari caratteristiche, sono da considerare in edificabili.
  3. “In ogni caso l’attività edilizia è subordinata al rispetto della volumetria e dell’impianto esistente”.
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