Art. 13 “Autorizzazioni e concessioni”

L’autorizzazione semplice si rilascia nei casi delle seguenti modalità d’intervento:

  1. manutenzione ordinaria;
  2. manutenzione straordinaria;
  3. occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo aperto;
  4. demolizioni, rinterri e scavi per lavorazioni agricole che non riguardino la coltivazione di cave, restando salve le disposizioni relative di cui alle presenti norme.

La concessione è richiesta obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 1 della Legge n° 10/1977, ogni qualvolta si propongono attività che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale. La concessione si richiede per i seguenti interventi:

  1. restauro scientifico;
  2. restauro e risanamento conservativo;
  3. demolizione totale o parziale;
  4. ristrutturazione edilizia;
  5. ripristino edilizio;
  6. recupero e risanamento delle aree libere;
  7. nuova edificazione parziale o totale;
  8. escavazione per cave;
  9. grossi depositi all’aperto.

 

I depositi per la commercializzazione all’ingrosso nonché gli accumuli di autoveicoli in demolizione ed ogni altra simile occupazione di suolo, in quanto si configura trasformazione urbanistica, sono soggetti a concessione.

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto