Art. 10 “Piani delle zone da destinare all’edilizia economica e popolare (PEEP)”

I piani in oggetto sono assimilati a tutti gli effetti di legge ai piani particolareggiati di iniziativa pubblica di cui all’art. 8 delle presenti norme. Essi debbono essere formati ai sensi della Legge n° 167/1962 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 28 della Legge n° 219/81.

Il PRG dà atto nella cartografia e nella presente normativa dei piani delle zone da destinare all’edilizia economica e popolare già vigenti. Resta la facoltà dell’A. C., nell’osservanza delle disposizioni di legge , di dar luogo a varianti ed ampliamenti di detti piani, anche in variante al PRG stesso.

Nel PRG sono anche indicate aree da assoggettare ex novo alle procedure per la formazione di altri piani delle zone da destinare all’edilizia economica e popolare ai sensi della Legge n° 167/1962 e succ. modif. ed integrazioni, nonché le varianti da apportare ai piani già vigenti, restando inteso che queste ultime entreranno in vigore soltanto in seguito a corrispondente variante al Piano di zona.

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